La Corte di Giustizia si pronuncia nuovamente (con ordinanza) sulla nozione di “lavoratore”, ai sensi della direttiva 2003/88/CE, relativa all’orario di lavoro.
La Corte chiarisce che la direttiva 2003/88/CE osta a che venga qualificato come “lavoratore”, ai sensi della direttiva stessa, un addetto al recapito pacchi, impiegato sulla base di un contratto di servizi, il quale sia libero di ricorrere a subfornitori o sostituti per l’esecuzione del servizio; di accettare o meno gli incarichi offerti; di fornire contemporaneamente servizi simili a terzi; di fissare il proprio orario di lavoro, entro certi parametri.
Ciò, tuttavia, a condizione che, da un lato, l‘indipendenza del prestatore non appaia fittizia e, dall’altro, non sia possibile stabilire l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra tale soggetto ed il suo presunto datore di lavoro.
Spetta al giudice del rinvio, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti relativi tanto al prestatore, quanto all’attività economica dallo stesso esercitata, classificare lo status professionale del prestatore stesso, ai sensi della direttiva 2003/88.