La Cassazione spagnola qualifica i fattorini di Glovo come “lavoratori subordinati”

La Cassazione spagnola (Sala de lo Social del Tribunal Supremo) ha pronunciato, il 25 settembre scorso una sentenza particolarmente rilevante sulla vexata quaestio della natura del rapporto di lavoro dei riders.

Dopo diverse sentenze contraddittorie in materia, la STS, Social, del 25 settembre 2020, Rec. 4746/2019, ECLI: ES:TS:2020:2924, armonizzando le contrapposte posizioni precedentemente assunte dalla giurisprudenza, ha risolto il dilemma qualificatorio ritenendo che i fattorini di Glovo sono lavoratori subordinati.

Tale sentenza, enfatizzando gli indici sintomatici della dipendenza e dell’alienità che contraddistinguono il rapporto di lavoro tra il fattorino e l’impresa, afferma che Glovo non è un mero intermediario nell’approvvigionamento di servizi tra i negozi e i fattorini.  Per converso, el Tribunal Supremo considera Glovo un vero e proprio datore di lavoro che, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato: a) coordina e organizza il servizio produttivo; b) fissa il prezzo e le condizioni di pagamento del servizio; c) possiede e mette a disposizione dei propri dipendenti i beni essenziali per la realizzazione dell’attività; d) controlla il processo produttivo in tempo reale e dispone anche di mezzi di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti e dei relativi risultati, attraverso la gestione algoritmica del servizio, nonché le valutazioni dei concessionari e la costante geolocalizzazione; e) può esercitare il potere disciplinare sui fattorini, sanzionandoli per una pluralità di comportamenti diversi.

Di conseguenza, i fattorini sono ora considerati dalla Cassazione spagnola alla stregua di lavoratori subordinati, superando le precedenti posizioni giurisprudenziali in base alle quali essi venivano qualificati come lavoratori autonomi o parasubordinati (“TRADES” – Trabajador autonomo económicamente dependiente ex art. 11, Ley n. 20/2007 de 11 de julio del Estatuto del Trabajo Autonomo).

Segnatamente, la sentenza de qua sottolinea come la natura subordinata del rapporto di lavoro dei rider emerge da una serie di fattori, quali, fra gli altri: a) l’assenza di una propria organizzazione aziendale; b) l’assoggettamento alla direzione e organizzazione imposta dalla piattaforma; c) l’esistenza di margini di autonomia particolarmente ristretti afferenti, di fatto, soltanto a «questioni secondarie» (mezzi di trasporto e percorso da seguire per la distribuzione della merce); d) la subordinazione della facoltà di individuare gli orari di lavoro o rifiutare la corsa all’automatismo del sistema informatico,  che assegna i servizi unicamente in base alla valutazione di Glovo.

Tale sentenza non contraddice l’ordinanza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 aprile 2020 (caso C-692/19) che si è espressa sulla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro tra il fattorino e l’impresa di distribuzione di pacchi. Giova chiarire questo aspetto perché, prima facie, potrebbe sembrare il contrario.

Invero, l’ordinanza aveva precisato che la Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, «deve interpretarsi nel senso che non si considera “lavoratore”» ai fini della ricordata direttiva «la persona che..» dispone delle seguenti  facoltà: a) ricorrere a subappaltatori o sostituti; b) rifiutare la prestazione; c) realizzare l’attività a favore di altri committenti, anche in concorrenza con il proprio “presunto” datore di lavoro.

Nondimeno, la Corte affermava altresì che la direttiva 2003/88/CE trova comunque applicazione nel duplice caso in cui l’autonomia del prestatore non sia genuina, e esiste un rapporto di subordinazione che lega quest’ultimo al suo “presunto datore”; ciò che, in ogni caso, deve essere determinato dal giudice nazionale.

Pertanto, la Cassazione spagnola, con la sentenza in epigrafe, coerentemente con i surriferiti criteri interpretativi individuati dalla Corte di Giustizia, afferma che tra il fattorino e Glovo esiste un’autonomia soltanto apparente.

In conclusione, non si ritiene quindi che vi siano i presupposti per sollevare una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia così come richiesto da Glovo nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto comunitario.

 

a cura di Juan Antonio Altés Tarrega, Professore Associato di Diritto del Lavoro,  Universidad de Valencia.

 

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