L’onere della prova delle pretese contributive quando convenuto è l’Inps

Con sentenza del 1° marzo 2023, il Tribunale di Catania si è pronunciato su una causa che ha posto in rilievo la questione della ripartizione dell’onere della prova relativa alle pretese avanzate dall’Inps.

Nel caso di specie accadeva che l’Inps ingiungeva a una socia di una s.n.c. il pagamento di somme che, a parere dello stesso, erano dovute a titolo di “Gestione commercianti” per contributi relativi agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. La socia proponeva allora opposizione avverso l’avviso di addebito, chiedendo che lo stesso venisse dichiarato nullo e/o illegittimo.

L’argomentazione proposta dalla ricorrente si articola attorno alla presunta insussistenza dei requisiti che comportano l’iscrizione obbligatoria alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali. Nello specifico, la relativa disciplina (art. 1, co. 203, l. 23 dicembre 1996, n. 662) stabilisce che l’obbligo di iscrizione alla “Gestione commercianti” sussiste per coloro che manifestino simultaneamente le seguenti condizioni:

  1. siano titolari o gestori di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
  2. abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano i rischi di gestione;
  3. partecipino al lavoro aziendale personalmente, abitualmente e prevalentemente;
  4. siano in possesso, laddove richiesto, delle necessarie licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

La legge (art. 1, co. 208, l. 23 dicembre 1996, n. 662) aggiunge inoltre che, nel caso in cui coloro che siano in possesso di tali requisiti esercitino contemporaneamente varie attività autonome tra loro e assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria, tali soggetti devono essere iscritti nell’assicurazione relativa all’attività alla quale essi dedicano in misura prevalente la propria opera professionale.

Per quanto riguarda il caso concreto, la ricorrente espone che società di cui è socia è un centro di elaborazione dati per conto terzi (c.d. CED) che si occupa della sola attività di elaborazione dati, senza aver mai svolto anche attività commerciale. È proprio per questo motivo, ossia l’assenza dell’elemento oggettivo dello svolgimento di una attività commerciale, che l’opponente sostiene di non avere mai avuto alcun obbligo di iscrizione alla “Gestione commercianti” e di non dovere pertanto le somme pretese dall’Inps.

Sotto tale profilo, è particolarmente significativo il fatto che alle c.d. CED sia stato assegnato un unico codice ATECO (63.1, “Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web”), all’interno del quale confluiscono sia imprese appartenenti al ramo industria, sia imprese appartenenti al ramo commercio. In base a un messaggio dell’Inps datato 13 novembre 2013 (n. 18413), i codici 63.11.20 (Gestione database), 63.11.30 (Hosting e fornitura di servizi applicativi) e 63.12.00 (Portali web) vengono espressamente ricondotti nel ramo commercio. Per i rimanenti codici rientranti nell’area del 63.1, tra cui quello della società dell’opponente (63.11.11, Elaborazione elettronica di dati contabili, Caf esclusi), è necessario provare in concreto la riconducibilità dell’attività nell’area commercio ed è lo stesso Inps, nel messaggio citato, ad assumersi l’onere di verificare caso per caso l’attività svolta, attraverso le proprie strutture territoriali.
Compete pertanto all’Inps l’onere di verificare e provare la sussistenza dell’obbligo contributivo alla “Gestione Commercianti” qualora l’attività non consista nella mera elaborazione dati, bensì sconfini nella prestazione di servizi di varia natura.

È sulla base di tale argomentazione che il Giudice ha infine accolto l’opposizione: sebbene nella causa in esame l’Inps sia formalmente convenuto (cfr. art. 2697 c.c.), spetta all’Inps stesso e non al ricorrente l’onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti che giustificano l’iscrizione alla “Gestione commercianti”, e dunque la propria pretesa contributiva. Come ha infatti sottolineato la stessa parte opponente, “il soggetto gravato dall’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi della sua pretesa è il convenuto opposto, quale attore in senso sostanziale ed aggressore stragiudiziale”.

A cura di Arianna Pavin – Dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Padova

scarica la sentenza