Una pronuncia sull’ambito di applicazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi

Con ordinanza del 1° febbraio 2021, il Tribunale di Padova ha deciso una causa riguardante la corretta individuazione dell’ambito di applicazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi.

Nel caso di specie, l’accordo ex art. 5, l. 223/1991, oltre a definire i criteri di scelta, formulava delle valutazioni riguardanti l’individuazione della platea dei licenziandi, in particolare rilevando che:

  1. dato che il datore aveva deciso di procedere alla riduzione di personale a causa di un dissesto finanziario ritenuto superabile con l’eliminazione dell’eccedenza di organico presente in alcuni reparti dell’azienda, la platea dei licenziandi sarebbe stata costituita dai lavoratori addetti a tali reparti;

  2. le professionalità dei suddetti lavoratori non era comparabile a quella dei lavoratori addetti ai reparti non interessati e pertanto questi ultimi sarebbero stati esclusi dalla platea;

  3. il confronto tra i lavoratori rientranti nella platea sarebbe avvenuto per singoli profili professionali dei singoli reparti interessati, separatamente fra loro.

Sulla base dell’accordo, dunque, l’ambito di applicazione dei criteri di scelta non solo non corrispondeva all’intero organico aziendale – dovendosi escludere dalla platea i lavoratori dei reparti non interessati – ma veniva ulteriormente limitato ai singoli profili professionali, non cumulati tra loro.

Un licenziando ricorreva in giudizio e lamentava in primo luogo l’illegittimità dell’accordo, osservando che avendo l’accordo limitato la platea – cui applicare i criteri – a singoli profili professionali di singoli reparti, e considerato che in quasi tutti i profili il numero dei licenziandi eguagliava quello dei lavoratori in forza, esso aveva reso in taluni casi inapplicabili i criteri stessi, finendo con l’individuare direttamente i lavoratori da licenziare. Il ricorrente ha perciò sostenuto che l’accordo avesse disatteso il compito di individuare i criteri da applicarsi in astratto, spingendosi invece a scegliere direttamente i lavoratori da licenziare.

Sul punto il Giudice del lavoro si è espresso sfavorevolmente, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 19/05/2006, n. 11886) dalla quale emerge il principio secondo cui, poiché l’accordo sindacale può legittimamente prevedere criteri diversi da quelli legali, e in particolare può dare rilievo alle sole esigenze tecnico-produttive e organizzative, esso può allora altresì limitare la platea cui applicare i criteri di selezione a singoli reparti anziché estenderla all’intera azienda.

Va precisato che, come prevede l’art. 5 della l. 223/1991, la definizione dell’ambito avviene con riguardo alle “esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale”. Tale formula si riferisce alle esigenze imprenditoriali che hanno condotto al licenziamento collettivo. L’individuazione dell’ambito è regolare se essa discende coerentemente da tali determinazioni e anche qualora, come avvenuto nel caso di specie, la valutazione complessiva sia tale da condurre a individuare un ambito talmente ristretto da impedire l’operare dei criteri di scelta, che rappresenta un momento successivo e distinto rispetto a quello della delimitazione dell’ambito.

Inoltre, mentre l’ambito della scelta discende direttamente dalle “esigenze” (elemento oggettivamente apprezzabile), la determinazione dei criteri di scelta e il dosaggio del peso di ciascuno viene demandato dalla legge ai contratti collettivi. Da ciò consegue che nell’individuazione dell’ambito l’accordo non ha alcun ruolo creativo, diversamente che nella determinazione dei criteri di scelta.

Considerato dunque che nel caso concreto l’ambito individuato appare coerente con le esigenze imprenditoriali prospettate dal datore e che, comunque, l’accordo non può considerarsi vincolante sul punto, la questione riguardante l’illegittimità dell’accordo è infondata.

In subordine alla questione di legittimità, il ricorrente ha altresì contestato la violazione dell’accordo. Quest’ultimo, negando espressamente la comparabilità tra i reparti interessati dalla procedura e quelli non interessati, avrebbe infatti implicitamente consentito un confronto complessivo tra tutti i lavoratori dei reparti interessati ed era tale criterio che il datore avrebbe dovuto adottare.

Il Giudice del lavoro ha accolto quest’ultima domanda. La scelta dei lavoratori da licenziare era stata infatti condizionata dal fatto che, in una fase antecedente a quella della scelta, alcuni lavoratori appartenenti a reparti non interessati avevano aderito spontaneamente alla procedura: la sopravvenienza degli esodi extra esubero aveva insomma indotto il datore a non rispettare quanto inizialmente determinato con riguardo all’ambito della scelta e ai criteri di applicazione.

Si è detto supra che l’ambito di applicazione dei criteri di scelta deve discendere dalle esigenze imprenditoriali liberamente definite dal datore e che la decisione, nel caso concreto, di restringere l’ambito a singoli profili di singoli reparti è stata coerente con l’esigenza di ridurre le eccedenze di organico che riguardavano quei soli profili e che sarebbero valse a risanare l’azienda. Ma il fatto che il datore abbia deciso di non licenziare taluni lavoratori a rischio tenendo conto degli esodi extra esubero lascia intendere che gli obiettivi di risanamento perseguiti col licenziamento collettivo non fossero ancoràti esclusivamente alla riduzione di personale nei reparti individuati dall’accordo, bensì potessero essere raggiunti intervenendo anche in altri reparti. E allora è corretto ridefinire l’ambito del confronto includendo anche i reparti originariamente considerati non interessati, al fine di un confronto complessivo tra tutti i lavoratori dell’azienda. Non è pertanto condivisibile la soluzione che limita l’ambito ai soli reparti originariamente interessati seppur nel loro complesso.

Per un maggiore approfondimento sulla vicenda e sulle questioni si rinvia ad A. Pavin, L’ambito di applicazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi: il caso della coincidenza tra licenziandi e lavoratori in forza, in Mass. giur. lav., 1/2022, 229 ss.

A cura di Arianna Pavin – Dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Padova

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