Anche il Tribunale di Venezia, con sentenza del 28 ottobre 2022, n. 602, conformandosi a quanto ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si è basato, per la liquidazione del danno non patrimoniale da malattia professionale terminale, sulle Tabelle a punti, optando però per quelle milanesi, recentemente riviste, anziché per quelle romane.
In particolare, la controversia, introdotta con ricorso della vedova, dei figli, dei nipoti e dei fratelli del lavoratore defunto, verteva sul danno non patrimoniale derivante da malattia professionale (mesotelioma) del congiunto, determinata dall’esposizione a fibre di amianto nell’espletamento delle mansioni assegnategli dalle società convenute.
Nello specifico, le pretese avanzate vanno distinte tra risarcimento del danno non patrimoniale “da malattia terminale” (danno biologico temporaneo integrato dal danno morale per lucida agonia) richiesto dalla vedova e dai figli in quanto eredi del de cuius, e risarcimento del danno per lesione del vincolo parentale, richiesto da tutti i ricorrenti iure proprio.
È interessante notare che il Tribunale, dopo aver accertato il nesso causale tra la morte del lavoratore e la malattia professionale, applicando il principio penalistico di “equivalenza delle cause”, ha escluso che vi fosse un concorso di responsabilità del lavoratore a fronte dell’ulteriore esposizione ad amianto derivante da attività extra-lavorative, attribuendo quindi “a tutte le concause della patologia il medesimo peso nella determinazione del nesso causale”.
Con l’utilizzo delle Tabelle milanesi, quindi, sono stati riconosciuti e liquidati dal citato giudice agli eredi del de cuius (moglie e figli): i) Il danno biologico temporaneo per il periodo di malattia e convalescenza; ii) il danno terminale, con applicazione delle maggiorazioni previste nel caso di lucida agonia.
È stata accolta anche la domanda di risarcimento del danno parentale, in merito alla quale il Tribunale di Venezia ha espressamente affermato “che la morte del familiare che sia, rispettivamente, coniuge, nonno, fratello e padre, in considerazione degli aspetti relazionali e affettivi, determina un danno non patrimoniale connesso con la perdita del rapporto parentale, relativo alle alterazioni della esistenza futura del familiare superstite”. Anche in questo caso l’importo del risarcimento è stato liquidato mediante l’applicazione delle Tabelle a punti milanesi, nella versione di giugno 2022, e facendo proprio quanto espresso nella recente pronuncia della S.C. n. 10579/2021.
Tuttavia, la pronuncia sembrerebbe contraddire il principio affermato nella parte in cui esclude il diritto di alcuni ricorrenti (nipoti) al risarcimento del danno parentale, in quanto “la posizione dei nipoti rispetto al nonno non viene presa in considerazione dalle citate tabelle milanesi, ritenendosi secondo l’id quod plerumque accidit che la perdita del nonno, a parte l’ovvio dispiacere, non determini una specifica lesione risarcibile”
A cura di Dario Campesan, Dottorando di Ricerca in Diritto del Lavoro
Sent. Trib. Venezia