Rinvio espresso al contratto collettivo di gruppo da parte di un datore di lavoro terzo. La limitata applicabilità delle norme contrattuali sulla previdenza complementare in una vicenda successoria riferibile a funzioni pubbliche.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Venezia si è occupato di un’interessante e peculiare vicenda relativa all’applicabilità di un contratto collettivo di gruppo – cioè stipulato con riferimento esclusivo ai rapporti facenti capo alle società appartenenti ad uno specifico gruppo societario – ad un datore di lavoro ad esso estraneo.

Nel caso di specie, alcuni lavoratori avevano agito per rivendicare l’applicabilità ai propri rapporti individuali di una disposizione collettiva in tema di previdenza complementare che, a partire dal rinnovo contrattuale del 2016, prevedeva un contributo al fondo negoziale di riferimento a carico esclusivo del datore di lavoro.

A fondamento della propria domanda, i ricorrenti ponevano il rinvio espresso al contratto collettivo in questione presente nei loro contratti individuali. Sottolineavano, inoltre, come fin dalla sua costituzione avvenuta nei primi anni 2000, il loro datore di lavoro – pur non appartenendovi – aveva fatto espresso rinvio a detto contratto collettivo di gruppo e alle sue eventuali successive modifiche in tutti i propri contratti di lavoro. I lavoratori specificavano altresì che il datore aveva sempre integralmente applicato loro tutti gli istituti previsti da detta contrattazione e dai suoi rinnovi, fatta eccezione per la disposizione oggetto di causa.

Seppur il ragionamento dei ricorrenti risultasse prima facie in linea con il consolidato e tradizionale principio per il quale il rinvio espresso nel contratto individuale al contratto collettivo o l’applicazione di fatto delle sue norme costituisca presupposto di applicazione integrale della contrattazione collettiva di riferimento (citavano a tal proposito la pronuncia della Corte di Cassazione, ord. n. 935/2022), il Giudice ha rigettato integralmente le domande dei lavoratori, ponendo l’accento sulla particolarità del caso concreto.

La società convenuta era infatti stata costituita dalla Regione a seguito del trasferimento ad essa di alcune competenze da parte dello Stato disposto dalla c.d. Riforma Bassanini (d.lgs. n. 112/1998).

Al momento della sua creazione, era stato altresì disposto il passaggio alla neocostituita società ad integrale partecipazione pubblica di parte dei dipendenti dell’ente nazionale che svolgeva in precedenza le funzioni poi trasferite dallo Stato e che aveva sottoscritto il contratto collettivo di gruppo in questione. La società della Regione aveva effettivamente contrattato con le oo.ss. l’applicazione ai propri dipendenti del contratto di gruppo e sue “successive modificazioni ed integrazioni”, ma lo aveva fatto specificando che l’applicazione del contratto sarebbe avvenuta limitatamente alle “parti compatibili con la natura della società stessa e non derogate con il presente protocollo”. Le parti, nell’individuazione del contratto collettivo da applicare per rinvio, avevano poi fatto espressa riserva circa le condizioni di attivazione di forme di previdenza complementare per i dipendenti, del resto all’epoca non definite in maniera vincolante neppure dal contratto collettivo oggetto di rinvio. Anche quando, successivamente, la contrattazione collettiva di gruppo in questione aveva individuato il fondo di previdenza integrativo e determinato le quote di contribuzione di datore e lavoratori, la convenuta e le oo.ss. si erano accordate per non applicare la disposizione, scegliendo invece di interloquire direttamente con il medesimo fondo per valutare la disponibilità dello stesso ad applicare le stesse condizioni previste dal contratto collettivo anche ai dipendenti della convenuta.

Da questo articolato contesto, il giudicante traeva dunque come conseguenza che il datore di lavoro “nell’ambito delle pattuizioni con le oo.ss non (…) [avesse] concordato né comunque accettato l’applicazione nei suoi confronti delle norme (…) riferite alla previdenza complementare” poiché su tale fronte era stato ritenuto, in accordo con le proprie controparti sindacali e fin dalla costituzione della società, di procedere tramite autonome negoziazioni.

Per tale ragione, la successiva introduzione, a partire dal 2016, di norme più favorevoli ai lavoratori da parte della contrattazione collettiva di riferimento non poteva essere opposta al datore convenuto, dal che discendeva il rigetto delle domande attoree.

Interessantemente, dunque, il Tribunale di Venezia ha ritenuto sia che anche un contratto collettivo di gruppo possa essere oggetto di applicazione per rinvio da parte di datori di lavoro estranei all’articolazione societaria che ha stipulato il contratto collettivo, sia, soprattutto, che in taluni particolarissimi casi, come quello in esame, il rinvio possa non essere integrale.

Parole chiave: contratto collettivo – applicazione per rinvio – previdenza complementare.

A cura di Matteo Attanasio
Dottorando di ricerca – Università di Padova e  Université de Reims Champagne-Ardenne

Sentenza Trib. Venezia 2025-1