Licenziamento discriminatorio e onere della prova

Il Tribunale di Trento, con ordinanza del 25 luglio 2020, n. 210 si è pronunciato sul caso di un licenziamento che il lavoratore ricorrente denunciava come ritorsivo e comunque come discriminatorio.

In merito all’indagine che il Giudice deve svolgere per accertare la ritorsività del recesso, l’ordinanza conferma un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza, a mente del quale: “l’indagine da parte del giudice del carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo del licenziamento dev’essere posta in essere solo successivamente alla valutazione di insussistenza del motivo formalmente addotto, dal datore di lavoro, a fondamento del licenziamento”.

Di particolare interesse, invece, è la ricostruzione dello stato della giurisprudenza in ordine al licenziamento discriminatorio nonché quanto viene affermato in ordine alla prova che il datore di lavoro può fornire per smentire la discriminatorietà del recesso:”la prova contraria del carattere discriminatorio del licenziamento può essere data anche dimostrando che si dispone, alle proprie dipendenze, di lavoratori che presentino i medesimi fattori potenzialmente discriminanti (nel caso di specie invalidità limitanti), e che non sono stati destinatari di trattamenti espulsivi similari“.

 

a cura di Dario Campesan – Dottore in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Padova