Licenziamento collettivo: violazione della procedura, criteri di scelta e impugnazione a mezzo PEC

Licenziamento collettivo: violazione della procedura, criteri di scelta e impugnazione a mezzo PEC

Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l’illegittimità del licenziamento collettivo intimato da una Società a una pluralità di lavoratori per violazione della procedura in relazione alla comunicazione di cui all’art. 4, co. 9, L. n. 223/1991. Com’è noto, tale norma prevede che, entro 7 giorni dall’intimazione dei recessi, l’azienda comunica per iscritto l’elenco dei lavoratori licenziati (con l’indicazione, tra l’altro, delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta ex art. 5, co. 1, L. n. 223/1991) all’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria. Per converso, nel caso che ne occupa, la predetta comunicazione veniva trasmessa oltre 4 mesi dopo l’intimazione dei licenziamenti, con conseguente vizio dell’iter procedimentale. Ne deriva l’illegittimità del licenziamento e l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 18, co. 7, 3° periodo, L. n. 300/1970 e, dunque, la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, nonché la condanna della Società al pagamento di un’indennità risarcitoria da 12 a 24 mensilità. Tuttavia, il Tribunale, se, da un lato, ritiene fondata l’eccezione di violazione della prescritta procedura sollevata dalla ricorrente (rientrante naturalmente nella rosa dei dipendenti oggetto del provvedimento espulsivo), dall’altro, invece, respinge le censure relative alla presunta violazione dei criteri di scelta. Segnatamente, la ricorrente lamenta che il licenziamento sarebbe stato privo dell’indicazione dei criteri di scelta e non avrebbe esplicitato la ragione per la quale è stato indicato il suo nominativo tra quello dei dipendenti licenziati; circostanza quest’ultima che non si sarebbe dovuta verificare, posto che, all’epoca dei recessi, la ricorrente aveva un’anzianità di servizio di 23 anni ed era madre di una ragazza di 17 anni. Di contro, dall’esame della documentazione in atti, emerge – secondo il G.L. – un’applicazione oggettiva del criterio delle esigenze tecnico organizzative, in considerazione soprattutto della considerevole contrazione dell’attività produttiva, scaturita dalla gravissima situazione economico finanziaria della Società convenuta. Quest’ultima ha, dunque, applicato, in linea prioritaria, il sopradetto criterio e, residualmente, in concorso tra loro, quelli dei carichi di famiglie e dell’anzianità di servizio. Peraltro, ciò risulta coerente con il principio, elaborato da tralaticia giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regola del concorso dei criteri non esclude che il risultato comparativo possa essere quello di accordare la prevalenza ad uno di detti criteri e, «in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione di personale […]» (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 1201/2000; 14434/2000; 11866/2006; 22824/2009;16834/2019).

Orbene, accanto agli esposti profili relativi, rispettivamente, al procedimento e ai criteri di scelta su cui fonda il licenziamento collettivo, che consentono una sempre utile riflessione sui consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, particolarmente innovativi sono gli aspetti trattati nell’ordinanza in commento concernenti la controversa e di sicura attualità questione afferente all’impugnativa del licenziamento comunicata mediante PEC contenente una mera scansione di un atto in origine cartaceo e firmato analogicamente. La vexata quaestio consiste sostanzialmente nel chiedersi se sia possibile attribuire all’immagine allegata alla e-mail il valore di atto scritto necessario ai fini di una valida impugnazione del licenziamento nei termini previsti dalla legge. Sul punto, si è recentemente espresso il Tribunale di Palermo statuendo che la trasmissione al datore di lavoro, tramite pec, di una scansione di un atto di impugnativa di licenziamento in origine cartaceo non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966, se non sottoscritta digitalmente né elettronicamente, ed in assenza di attestazione di conformità nei termini richiesti dal d.lgs. n. 82/2005 (cfr. Trib. Palermo, sez. lav., ord. 27.10.2020, in https://www.padovalabgroup.eu/giurisprudenza-commenti/decisione-innovativa-uso-strumenti-telematici-limpugnativa-licenziamento/). In linea con quest’ultimo orientamento, si era altresì già pronunciato lo stesso Tribunale di Monza (ord. 29.01.2020) che però, nell’ordinanza de qua, melius re perpensa, riconosce adesso idoneità alla scansione dell’impugnazione trasmessa a mezzo PEC al fine di impedirne la decadenza, sulla scorta di almeno un triplice rilievo.

In primo luogo, in base ai principi generali che regolano l’atto di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, è prevista la piena libertà nella predisposizione della stesso purché sia osservato il requisito della forma scritta. Si ricorda, invero, che l’art. 6, L. n. 604/1966 (che fissa il termine perentorio di 60 giorni a pena di decadenza per impugnare il licenziamento) prevede che l’impugnativa stragiudiziale possa essere effettuata «con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore».

In secondo luogo, non essendo necessario – quale diretto corollario dei suesposti principi – che l’impugnazione del licenziamento del lavoratore avvenga a mezzo di un atto avente piena efficacia a norma degli artt. 2702 c.c. ss., appare, secondo il Giudice, inconferente anche il richiamo al già ricordato d.lgs. n. 82/2005 che rileverebbe, semmai, ai fini dell’individuazione della valenza probatoria dei “documenti informatici” e delle “copie informatiche di documenti analogici”; operando, sotto questo profilo, anche un distinguo tra gli uni e le altre.

In terzo luogo, l’autorità giudicante considera troncante, nel caso di specie, la circostanza che in udienza, da un lato, la ricorrente ha riconosciuto la sottoscrizione apposta nella lettera di impugnativa comunicata a mezzo PEC e, dall’altro, la convenuta non ha disconosciuto l’atto di impugnazione del licenziamento.

Fugate così anche le residue perplessità relative alla paternità dell’atto e all’incertezza sulla conformità all’originale della copia della lettera di contestazione del licenziamento ricevuta dalla Società, il Giudice – rivedendo il suo originario decisum, anche alla luce di talune pronunce della giurisprudenza di merito medio tempore intervenute in subiecta materia (cfr. Trib. Roma, ord. n. 86577/2020; Trib. Milano, ord. n. 391/2020; Trib. Brescia, sent. n. 20/2020) – esclude l’eccepita decadenza dell’impugnazione, e afferma che: «la trasmissione a mezzo PEC da parte del difensore del lavoratore della copia dell’impugnativa del licenziamento mediante scansione del documento cartaceo, ricevuta regolarmente dal datore di lavoro, integra pienamente il requisito della forma scritta ex art. 6, L. n. 604/1966».

A cura di Giuseppina Pensabene Lionti, Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro dell’Università di Padova.

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