Impugnativa del licenziamento: una decisione innovativa sull’uso degli strumenti telematici

L’ordinanza in epigrafe – emessa all’esito della fase sommaria di un procedimento c.d. “Fornero” – esamina una fattispecie di recente formazione (come d’altronde tutte quelle relative all’utilizzo dei nuovi strumenti telematici) ed è particolarmente innovativa posto che in conformità al dictum della decisione de qua consta che, sino ad oggi, si sia espresso soltanto il Tribunale di Monza (cfr. Trib. Monza del 29 gennaio 2020) con una pronuncia (menzionata nella stessa ordinanza) che segue, tuttavia, un iter motivazionale parzialmente diverso da quello su cui fonda il provvedimento in commento. Il caso concerne il dipendente di una Società che chiede dichiararsi la nullità e/o l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla convenuta e, per l’effetto, condannarsi quest’ultima a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondergli, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione.

La Società convenuta eccepisce l’intervenuta decadenza dell’impugnativa di licenziamento, deducendo di averla ricevuta unicamente a mezzo pec (dall’indirizzo del procuratore della parte ricorrente), alla quale veniva allegata una copia scansionata in pdf della lettera di impugnativa; documento quest’ultimo che non era firmato digitalmente, né dal lavoratore né dal difensore della parte ricorrente. A tale pec, inoltre, non veniva allegata né procura alle liti né un’attestazione di conformità degli atti allegati, ritenendo pertanto la Società l’inidoneità del documento in questione a far salvo il termine di decadenza di sessanta giorni ex art. 6, L. n. 604/1996 (così come modificato dall’art. 32. L. n. 183/2010).

Stando così le cose, il Giudice rigetta il ricorso stabilendo che la trasmissione al datore di lavoro, tramite pec del difensore del lavoratore, di una scansione di un atto di impugnativa di licenziamento in origine cartaceo non è idonea ad impedire la decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966, se non sottoscritta digitalmente né elettronicamente, né è dotata di alcuna attestazione di conformità nei termini richiesti dal d.lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale).

Infatti, se è vero che costituisce jus tralaticium nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il licenziamento può essere impugnato con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, purchè idoneo a manifestare al datore di lavoro la volontà del lavoratore di contestare la validità e l’efficacia del licenziamento (cfr., ex plurimis, Cass. n. 2200/1999; Cass. n. 7405/1994); altresì vero è che – come perspicuamente rilevato nell’ordinanza in commento – «ad essere libero è esclusivamente il contenuto dell’atto di impugnativa di licenziamento ma non il mezzo della rappresentazione documentale, che il legislatore richiede expressis verbis essere quello della scrittura». Pertanto, «perchè un documento redatto per iscritto possa inequivocabilmente manifestare la volontà da parte del lavoratore di contestare la legittimità del recesso, il prius logico è che con sicurezza possa ricondursi quel documento (che detta manifestazione di volontà contiene) al suo autore». E a tal proposito, lo stesso Giudice cita suggestivamente la celeberrima affermazione secondo cui «tutta la teoria del documento è dominata dal problema della sua paternità» (F. Carnelutti, Studi sulla sottoscrizione, in Riv. Di dir. Comm., 1929, I, 509 ss.).

Orbene, la surriferita decisione fonda sulla sillogistica interpretazione e applicazione della legge che regola le modalità mediante cui può essere individuata la provenienza del documento informatico e delle copie informatiche di documenti analogici: il già ricordato d.lgs. n. 82/2005, così come modificato dal d.lgs. n. 179/2016 e d.lgs. n. 217/2017 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale – c.a.d.). Segnatamente, in base all’art. 22 del Codice «la scansione dell’impugnazione cartacea può avere la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è estratta nei seguenti casi:

1) se ad essa è apposta una firma digitale o elettronica qualificata o elettronica avanzata dal lavoratore e/o dal difensore…in tal caso, infatti, l’atto scansionato acquista natura di documento informatico; 

2) se è accompagnata da valida attestazione di conformità di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le regole stabilite ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 82/2005 (art. 22, comma 2, d.lgs. n. 82/2005) ;

3) se è stata formata in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 d.lgs. 82/2005  e la sua conformità all’originale non è espressamente disconosciuta (art. 22, comma 3, d.lgs. n. 82/2005)».

Nel caso di specie, non ricorrendo neanche uno dei tre elementi testè indicati, si esclude l’idoneità della scansione di una comunicazione cartacea di impugnativa di licenziamento, trasmessa tramite pec del difensore del lavoratore al datore di lavoro, ad impedire la decadenza ex art. 6, L. n. 604/1966.

 

A cura di Giuseppina Pensabene Lionti, Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro dell’Università di Padova

 

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