Con ordinanza n. 735 del 26 luglio 2020, emessa ai sensi dell’art. 1, co. 49, L. 92/2012 , il Tribunale di Trento, Sezione Lavoro (dott. Flaim) ha rigettato il ricorso di un dipendente – categoria quadro con mansioni di buyer – licenziato per giusta causa, per aver ricevuto in omaggio da un fornitore, con cadenza annuale durante tutto il periodo 2007/2013, uno Skipass Stagionale del valore di circa 700 euro, con ciò violando la policy aziendale e compromettendo – a dire dell’azienda datrice – la propria autonomia decisionale negli acquisti.
Il lavoratore contestava la legittimità del licenziamento, lamentando, tra l’altro, la “sproporzionalità della sanzione” e la”tardività della contestazione disciplinare”. Nella prospettazione del lavoratore il licenziamento sarebbe sproporzionato perché ad un altro collega buyer, resosi in passato responsabile della la medesima condotta, era stata irrogata una sanzione conservativa; mentre la contestazione era tardiva perché successiva di almeno un mese e mezzo alla effettiva conoscenza da parte della società della condotta tenuta dal ricorrente.
In ordine all’asserita sproporzionalità, il Giudice ritiene “irrilevante che una analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario – tuttavia l’identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa in quanto, ove nel corso del giudizio non emergano quelle differenze che giustificano il diverso trattamento dei lavoratori, correttamente può essere valorizzata dal giudice l’esistenza di soluzioni differenti per casi uguali al fine di valutare la proporzionalità della sanzione adottata“. Nel caso di specie, il giudice non ritiene sproporzionato il provvedimento espulsivo poiché valorizza il minor valore degli Skipass regalati al collega del ricorrente.
Quanto alla lamentata tardività della contestazione (datata 2.5.2019, con la Società che, però, sarebbe stata a conoscenza dei fatti almeno già dal 14.3.2019) il Giudice rileva che: “un intervallo di circa un mese e mezzo tra la compiuta conoscenza dei fatti e la formulazione degli addebiti appare rispettoso del principio di immediatezza, atteso che, una volta acquisita la documentazione [la società] ha dovuto procedere al suo esame e soprattutto a valutare i fatti, decidere se procedere disciplinarmente e redigere la lettera di contestazione; ciò tanto più alla luce delle dimensioni e della complessità che caratterizzano l’organizzazione della società convenuta”.
a cura di Davide Tardivo – Dottore di ricerca in Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Padova