Una recente pronuncia del Tribunale di Padova (Trib. Padova, 13 maggio 2020) analizza diversi profili di notevole interesse: i) l’autotutela del lavoratore in caso di trasferimento illegittimo; ii) la diretta dimostrazione in giudizio dell’insussistenza materiale del fatto contestato ex art. 3, co. 2, d.lgs. 23/2015; iii) l’esclusione del socio lavoratore di cooperativa e la contestuale risoluzione ope legis del rapporto di lavoro; iv) le tutele cui può aspirare il prestatore di lavoro che non abbia impugnato la delibera di esclusione.
La pronuncia, però, merita di essere segnalata soprattutto per aver dichiarato la nullità di una clausola del contratto d’appalto sulla base del divieto di discriminazione dei lavoratori disabili formulato dalla direttiva 2000/78/CE, così come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea alla luce della Convenzione ONU 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità.
Queste le massime della sentenza:
1) «…l’art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998 deve essere interpretato nel senso che esso, nella parte in cui stabilisce che il datore di lavoro designi “uno o più lavoratori” quali incaricati delle misure di prevenzione e gestione antincendio, richiede che tale designazione sia effettuata nell’osservanza del principio di necessità e proporzione rispetto all’effettiva consistenza qualitativa e quantitativa delle concrete esigenze prevenzionistiche sussistenti nel caso concreto, così da impedire l’ingiustificata discriminazione dei soggetti affetti da disabilità».
2) «…deve essere accertata la nullità parziale della clausola […] del capitolato d’oneri per contrasto con l’art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, così come interpretato in senso conforme al diritto dell’Unione, nella parte in cui impone in via generalizzata il possesso della certificazione antincendio quale requisito indispensabile per l’adibizione al servizio…».
a cura di Matteo Turrin – Dottorando di ricerca in Diritto del lavoro, l’Università degli Studi di Padova