Il diritto alla sicurezza dei “riders”

Il Tribunale di Firenze nel decreto in commento accoglie il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. avanzato da un rider avverso la società che gestisce la piattaforma in cui è iscritto, a favore della quale svolge attività di recapito di alimenti e cibi da asporto per conto di esercizi convenzionati con questa.

Il ricorrente lamenta che la società in questione ha omesso di mettere a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuali (guanti, mascherine, gel igienizzante) idonei a contrastare il COVID -19, il cui utilizzo pur era stato disposto da parte della stessa; tale condotta nelle more del procedimento di merito esporrebbe la salute di tali soggetti al rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile, come ha riconosciuto il giudicante, ravvisando la configurabilità del periculum in mora, il che appare incontestabile alla luce della attuale emergenza epidemiologica.
Si tratta del primo provvedimento che si occupa in maniera diretta del diritto alla salute dei riders, tema molto delicato che sta alimentando tra gli studiosi della sicurezza un dibattito, i cui nodi problematici non appaiono risolubili prima facie, dall’incerta portata del nuovissimo intervento legislativo (legge 2 novembre 2019, n. 128).

Per tale motivo, malgrado la laconicità e il pragmatismo che caratterizzano gli argomenti adoperati dal giudicante, in sintonia alla natura cautelare del procedimento che lo occupa, appare necessario tentare di cogliere eventuali profili che possano contribuire alla definizione del diritto alla sicurezza di tale categoria di lavoratori.

In tal senso, si sottolinea che secondo il percorso seguito dal magistrato di merito, la consistenza dell’obbligo di sicurezza non subirebbe variazioni significative, a seconda dell’inquadramento del rapporto in questione, all’interno dell’art. 2 del d.lgs. 2015 n. 81, riportato nella versione anteriore all’intervento legislativo di cui innanzi, o del nuovo art. 47 bis del medesimo d.lgs., che ha introdotto una tutela ad hoc per i riders.

Nel primo caso, trattandosi di rapporto etero-organizzato, la configurabilità dell’obbligo di sicurezza in capo al committente sarebbe assicurata dalla invocabilità delle tutele predisposte per il lavoro subordinato, come conferma la recente sentenza della Cass. Civ. sez. lav. n. 1663/2020; nel secondo caso, si sarebbe in presenza di un’ipotesi di collaborazione coordinata o continuativa ex art. 409 n.3 c.p.c., o di prestazione d’opera occasionale, ma gli effetti applicativi non differirebbero dalla prima ipotesi, alla luce del rinvio espresso al d.lgs. n. 81 del 2008 contenuto nel nuovo art. 47 septies, inserito nel d.lgs. n.81 del 2015, ai sensi del quale“il committente che utilizza la piattaforma digitale è tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al co.1, a proprie cure e spese, al rispetto del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81”.

Una tale conclusione merita di essere valutata con grande oculatezza: da una parte potrebbe essere intesa quale definitiva consacrazione del principio dell’universalità delle tutele sancito dal d.lgs. 2008 n. 81; d’altra parte, appare arduo immaginare che il superamento degli stringenti vincoli posti dallo stesso testo unico in riferimento al lavoro autonomo, ex art. 21 possa avvenire “sic et simpliciter” attraverso un rinvio integrale all’intero corpo normativo.

 

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