Cambio appalto e diritto al mantenimento dell’inquadramento contrattuale

La pronuncia del Tribunale di Trieste permette di fare chiarezza sui diritti spettanti al lavoratore in quei settori labour intensive”(ristorazione collettiva, multi servizi), caratterizzati da una frequente successione di diversi appaltatori della esecuzione di un servizio per conto di un medesimo committente, in relazione al particolare profilo del mantenimento dell’originario inquadramento contrattuale.

Nel caso di specie, entrambe le società appaltatrici che si sono succedute hanno applicato il medesimo C.C.N.L. Multiservizi, tuttavia la prima ha inquadrato la lavoratrice, un’operaia, al terzo livello, mentre la convenuta al secondo.

La ricorrente reclama il diritto all’inquadramento al terzo livello, sulla base della mera circostanza che il verbale redatto di concerto con l’associazione sindacale, in conformità alla procedura indicata ex art. 4 del C.C.N.L., espressamente la riconosceva lavoratrice interessata al cambio appalto con il terzo livello di inquadramento.
Il giudicante chiarisce che il caso di specie non è riconducibile all’art. 2112 c.c., assunto ricavabile con chiarezza dal tenore letterale del co.3 del’art. 29 del d.lgs. 2003 n. 276; dalla netta distinzione tra le due fattispecie discende che l’assunzione da parte dell’impresa subentrante implica la costituzione ex novo del rapporto di lavoro, conformemente alla statuizione della Cass. Civ. sez. Lav. del 25 maggio 2007, n. 12613.

Conseguentemente, il datore di lavoro non può ritenersi normalmente vincolato al mantenimento del livello contrattuale precedente, laddove le mansioni in concreto svolte non corrispondano effettivamente alla relativa declaratoria contrattuale; tale effetto non può farsi discendere dall’assunzione da parte dell’appaltatrice subentrante dell’obbligo di assumere i lavoratori, ma necessita dell’espressa previsione di condizioni di maggior favore, che difettano nel caso di specie.
In questo caso, all’opposto, le parti hanno chiaramente previsto all’interno della contrattazione collettiva, non già il mantenimento dell’inquadramento dei lavoratori, come riconosciuto dall’impresa cessante, bensì l’inquadramento ” in base alle mansioni svolte”.
La decisione del giudice di merito di rigettare il ricorso appare dunque sorretta da fondate ragioni giuridiche, ancor alla luce della risposta d’interpello n. 22/2012, con cui il Ministero del Lavoro ha rilevato “che l’ordinamento, pur non disciplinando direttamente il meccanismo del cambio appalto previsto dalla contrattazione collettiva, concede comunque sufficienti tutele al lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro che ne intima il licenziamento per la conclusione dell’appalto, sia nei confronti della società nuova appaltatrice”.

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