Controversia in materia di lavoro straordinario nell’appalto e decadenza biennale dell’azione di responsabilità del committente ex art. 29 comma 2 del D.Lgs. 276/2003

Con sentenza non definitiva del 14 febbraio 2024, il Tribunale di Venezia, in funzione del giudice del lavoro, decide parzialmente una controversia che pone in rilievo, da un lato, la questione del termine di decadenza biennale per la proposizione dell’azione di responsabilità solidale nei confronti del committente ai sensi dell’art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003; dall’altro, la necessità di accertare con precisione la data di cessazione dell’appalto, giorno dal quale inizia a decorrere il suddetto termine, al fine di garantire un bilanciamento tra la tutela del lavoratore e la certezza giuridica nei rapporti con le imprese.

In estrema sintesi, questo il fatto. Un lavoratore adisce il Tribunale per ottenere il riconoscimento di somme dovute a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario svolto alle dipendenze di una società appaltatrice nell’ambito di un rapporto di appalto con un committente di cui invoca la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003.

Suddetta norma stabilisce che il committente è responsabile in solido con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti dall’appaltatore ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto. Il diritto di azione per far accertare la responsabilità solidale è sottoposto ad un termine di decadenza biennale decorrente dalla cessazione del contratto di appalto. La ratio della norma è tutelare i lavoratori coinvolti, garantendo loro un diritto al pagamento anche nei confronti del committente, nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia inadempiente.

Nel costituirsi in giudizio, la società committente eccepisce l’intervenuta decadenza del diritto di azione nei suoi confronti, sostenendo che il termine biennale sia già scaduto al momento del deposito del ricorso e che, in ogni caso, manchino prove adeguate del lavoro straordinario asseritamente svolto.

Il Tribunale nel decidere sulla questione dell’intervenuta decadenza si richiama al recente orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7815/2022, la quale stabilisce che “in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti di appalto con il medesimo appaltatore, il termine di decadenza biennale, nel testo “ratione temporis” applicabile, decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti in relazione al medesimo appalto”. Questo per assicurare una maggiore tutela al lavoratore che potrebbe non essere a conoscenza delle date esatte di cessazione dei singoli contratti, sicché, in coerenza con la ratio ispiratrice della norma – ossia quella di assicurare un’ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo – il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell’appalto al quale egli era addetto.

La tesi è confortata dall’ulteriore richiamo a Cassazione n. 29629/2019, la quale affronta la questione relativa alla natura giuridica dell’accordo tra committente e appaltatore, qualificandolo come “contratto normativo”. Tale accordo regola in anticipo la disciplina applicabile a futuri contratti eventualmente stipulandi tra le parti coinvolte nell’appalto, senza creare immediatamente diritti o obblighi esecutivi. Cosicché l’efficacia di tali norme si attiva solo quando le parti decidono di stipulare i contratti previsti. In altri termini, il contratto “a monte” non configura un obbligo di contrarre, né può essere oggetto di esecuzione forzata ai sensi dell’art. 2932 c.c., ma disciplina il “come contrarre”. Seguendo questa ricostruzione, i contratti di appalto stipulati successivamente sono considerati autonomi rispetto all’accordo normativo; tuttavia, essi sono integrati dalle disposizioni stabilite in tale accordo, risultando collegati da un rapporto “a monte” che li coordina.

In tal modo, nonostante la distinzione formale tra l’accordo normativo e i singoli contratti di appalto, la Corte rinviene un rapporto sostanzialmente unitario per determinare la riferibilità della prestazione lavorativa del dipendente dell’appaltatore al committente.

Tale unitarietà è, infine, utilizzata per individuare il momento di “cessazione definitiva dell’appalto” e valutare correttamente la responsabilità del committente nei confronti dei crediti retributivi e contributivi. In questo senso, così come ribadito dal Tribunale (punto 4 della motivazione), tali pronunce unitariamente considerate restituiscono “una interpretazione peculiare della decadenza nella fattispecie di cui all’art. 29 d.lgs. 276/2003” da parte della Suprema Corte, la quale prescrive di valutare il termine non tanto in funzione della cessazione formale dell’appalto, bensì in riferimento all’effettiva cessazione del rapporto sostanziale tra committente e appaltatore.

A tal proposito, la sentenza in commento accerta che tutti i contratti di appalto tra committente e appaltatore sono cessati il 28 aprile 2021, come dimostrato dalle prove documentali allegate dal committente. Poiché il ricorso è stato presentato il 26 luglio 2023 (dunque oltre il termine biennale di decadenza), il Giudice dichiara il ricorrente decaduto dal diritto di azione nei confronti del committente ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276/2003, disponendo tuttavia che la causa debba essere rimessa in istruttoria (come da separata ordinanza) per accertare gli altri aspetti controversi.

Sul piano processuale, le implicazioni principali sono due. Innanzitutto, si evidenzia la separazione delle responsabilità: la decadenza rilevata riguarda solo il committente, mentre il procedimento contro l’appaltatore (datore di lavoro effettivo) prosegue senza interferenze.

Infine, le spese processuali rimangono sospese fino alla sentenza definitiva, che stabilirà anche l’an e il quantum del lavoro straordinario.

 

A cura di Giacomo Gallo – Dottorando di ricerca in Diritto internazionale privato e del lavoro presso Università degli Studi di Padova

 

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