Anche in Olanda i riders sono subordinati

La qualificazione del rapporto di lavoro dei riders rappresenta una delle tematiche di maggiore attualità nel panorama giuslavoristico mondiale. Piattaforme digitali quali, a titolo di esempio, Glovo, Foodora e Deliveroo hanno, infatti, introdotto un nuovo modo di lavorare – caratterizzato dalla centralità assunta dall’elemento tecnologico – di difficile inquadramento. Il problema qualificatorio è reso ancora più rilevante dall’attuale contesto pandemico, ove, a causa delle limitazioni poste alle attività di ristorazione, il numero dei riders ha visto un significativo incremento.

Di questa problematica si è occupata anche la Corte di Appello di Amsterdam, la quale, con decisione del 16 febbraio 2021, ha confermato la sentenza di prime cure che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro dei riders di Deliveroo.

La prima parte della pronuncia in epigrafe, dedicata alla ricostruzione in fatto, risulta di particolare interesse per la sua esaustività nell’analisi delle modalità di organizzazione e svolgimento della prestazione dei riders di Deliveroo.
Come noto, l’attività di Deliveroo consiste nel mettere in collegamento ristoratori e clienti attraverso una piattaforma digitale e nella predisposizione di un servizio di consegna degli ordini ai clienti. Nello specifico, il cliente effettua un ordine on line che viene consegnato da lavoratori che, utilizzando un proprio mezzo di trasporto, ritirano il pasto dal ristorante e lo consegnano all’indirizzo indicato dal cliente al momento dell’ordinazione. I riders, per svolgere tale attività, devono effettuare l’accesso in una apposita applicazione che consente di ricevere le ordinazioni sul proprio smartphone e di accettare o rifiutare l’ordine proposto entro un breve lasso di tempo.

L’attività di consegna di Deliveroo – che opera nei Paesi Bassi dal 2015 – ha subito nel corso del tempo significativi cambiamenti.
Fino a marzo 2020, Deliveroo utilizzava il c.d. SSB System: i fattorini avevano la possibilità di prenotare in anticipo le sessioni orarie e le zone in cui preferivano lavorare, ferma la possibilità di rendersi disponibili in qualsiasi momento, anche senza aver effettuato una prenotazione preventiva, qualora Deliveroo registrasse un effettivo bisogno di riders. La possibilità di scegliere la sessione oraria e la zona di lavoro non era però uguale per tutti i prestatori in quanto i fattorini con un miglior rating – calcolato da Deliveroo in base a parametri quali la frequenza delle consegne – potevano prenotare le sessioni settimanali in un momento antecedente rispetto a quelli con minor punteggio.
Il sistema SSB consentiva, inoltre, al fattorino individuato da un algoritmo (il c.d. algoritmo Frank) come il più idoneo a occuparsi di un determinato ordine di rifiutare la corsa entro cento secondi. Il rifiuto, tuttavia, comportava la diminuzione del rating del rider e, di conseguenza, incideva in senso negativo sulla possibilità di registrarsi nelle sessioni più favorevoli (quelle, a livello statistico, caratterizzate da intensa attività e minori tempi di attesa).
A partire da marzo 2020, Deliveroo ha iniziato a utilizzare il c.d. Free-Login System, il quale presenta alcune significative differenze rispetto al sistema precedentemente adottato.
E’, infatti, venuta meno la possibilità di prenotare in anticipo le sessioni in base al miglior rating: attualmente, i riders possono soltanto rendersi disponibili a ricevere ordinazioni “al momento” effettuando l’accesso all’applicazione installata sul proprio smartphone; accesso che è sempre possibile nella fascia oraria compresa tra le 11:00 e le 24:00.
Inoltre, il nuovo sistema consente di rifiutare gli ordini offerti senza incorrere in penalizzazione alcuna, salvo, ovviamente, non percepire remunerazione per l’ordine rifiutato.

Inizialmente, i lavoratori addetti alle consegne svolgevano la loro attività sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato in forza del quale il rider era tenuto a svolgere, nel corso della settimana, almeno un turno serale e un turno nel fine settimana.
Nel 2018 Deliveroo ha deciso di non rinnovare i contratti stipulati con fattorini che hanno dovuto registrarsi presso la Camera di Commercio come liberi professionisti.

I riders ricevono un importo fisso, parametrato in base alla lunghezza della corsa, per ogni ordine effettuato, oltre ad alcuni bonus. Anche l’ammontare degli importi riconosciuti per le consegne completate e il sistema dei bonus sono più volte cambiati nel corso del tempo.

Ricostruito in questi termini lo scenario di fatto, la Corte di Appello di Amsterdam procede alla qualificazione del rapporto di lavoro; qualificazione resa ancora più complessa in ragione della circostanza che il passaggio dal c.d. SSB System al c.d. Free-Login System è intervenuto successivamente alla pronuncia di primo grado, rendendo così superate dai fatti alcune considerazioni svolte dalla sentenza di prime cure.
Secondo il giudice d’appello, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è necessario prendere in considerazione una pluralità di indici che devono essere valutati complessivamente e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.  
Gli indici ritenuti rilevanti ai fini classificatori della pronuncia de qua sono: a) il grado di libertà riconosciuto ai riders; b) il compenso; c) la sussistenza di un rapporto di autorità; d) la durata del rapporto; e) altre circostanze relative al caso concreto.

a) Quanto al grado di libertà, sia contrattuale che reale, riconosciuto ai riders, la Corte di Appello rileva che il sistema SSB, adottato da Deliveroo fino a marzo 2020, era tale da esercitare una influenza sulla prestazione lavorativa dei riders. Infatti, Deliveroo permetteva ai “fattorini migliori” – quelli con rating più elevato – di scegliere in anticipo le sessioni rispetto agli altri, incidendo in tal modo sulla libertà dei riders di determinare la fascia oraria di svolgimento della prestazione.
Inoltre, pur essendo consentito, il rifiuto degli ordini comportava un abbassamento del rating del rider e, di conseguenza, una minore possibilità di accesso alle sessioni più favorevoli. Il che, evidentemente, incideva sulla reale libertà di rifiutare le corse offerte.
Invece, secondo la Corte di Appello, il sistema Free-Login – che, come visto, non prevede più la possibilità di prenotare in anticipo le sessioni e consente di rifiutare gli ordini proposti senza incorrere in conseguenze negative – garantisce ai fattorini un ampio margine di libertà nella determinazione del momento in cui connettersi (purché nella fascia oraria compresa tra le 11:00 e le 24:00) e nella accettazione o meno delle corse proposte dall’applicazione.
La sentenza di appello, preso atto della modifica del sistema utilizzato da Deliveroo, ritiene tuttavia che il grado di libertà riconosciuto ai riders – pur essendo compatibile con l’assenza di subordinazione – non sia di per sé tale da consentire di escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinatoAllo stesso modo, la Corte d’Appello ritiene non dirimente la circostanza che ai riders sia riconosciuta la possibilità di farsi sostituire nella consegna dell’ordine. Infatti, la possibilità di essere sostituiti – oltre che essere meramente occasionale e di difficile realizzazione pratica data la brevità dei tempi previsti per l’effettuazione delle consegne accettate – richiede sempre il consenso di Deliveroo che, prima di autorizzare la sostituzione, accerta l’identità del sostituto e, in particolare, la sua idoneità soggettiva a svolgere attività lavorativa sul territorio olandese. Secondo il giudice di appello, le concrete modalità con cui la sostituzione può avvenire non sono incompatibili con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente in quanto, anche nell’ambito della subordinazione, il prestatore ha la possibilità di avvalersi di sostituti con il permesso del proprio datore di lavoro.

b) La Corte di Appello reputa, invece, elementi sintomatici a favore della sussistenza della subordinazione sia la procedura di pagamento adottata da Deliveroo, consistente in un bonifico automatico bisettimanale, sia l’impossibilità da parte dei riders di influenzare il livello salariale, fissato e modificato unilateralmente da Deliveroo.

c) Particolarmente approfondita è, poi, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una relazione gerarchica intercorrente tra Deliveroo e i riders. Sotto tale profilo, la sentenza in esame rileva quali indici sintomatici dell’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente: la capacità di Deliveroo di stabilire e modificare unilateralmente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le condizioni contrattuali nonché gli importi e i metodi di pagamento; il monitoraggio a distanza dei lavoratori tramite GPS; l’attitudine di Deliveroo ad incidere sulla condotta dei lavoratori tramite il meccanismo dei bonus; il ruolo fondamentale rivestito dall’attività di consegna nell’organizzazione aziendale; l’identificazione dei riders da parte di ristoratori e clienti non come lavoratori autonomi, bensì come parte di Deliveroo; la possibilità attribuita ai clienti di presentare reclamo a Deliveroo nei confronti dei riders.
Altre circostanze prese in esame non sono, invece, ritenute significative ai fini dell’esistenza o meno di un rapporto di dipendenza.
In particolare, l’utilizzo da parte del prestatore di mezzi propri non presuppone un investimento specificatamente realizzato al fine di predisporre un apparato produttivo autonomo, essendo gli strumenti impiegati dai riders (generalmente bicicletta o ciclomotore e smartphone) ampiamente diffusi tra la popolazione.
Come anche la pretesa libertà di determinare autonomamente il percorso della consegna è in realtà relativa, dovendo comunque essere rispettate determinate tempistiche.

d) Secondo la decisione in epigrafe, anche la durata media dell’attività dei riders, tutt’altro che trascurabile (venti ore mensili per oltre tre mesi), costituisce indice sintomatico di subordinazione.
Al contrario, non è ritenuta significativa la circostanza che più della metà dei fattorini non effettui consegne per almeno un mese. Infatti, un’interruzione della prestazione di tale durata è reputata compatibile con la subordinazione, avendo i dipendenti almeno quattro settimane di ferie all’anno.

e) La Corte di Appello ritiene, infine, di dover tener conto di altre circostanze giudicate come rilevanti nel caso di specie.
Anzitutto, Deliveroo stipula a favore dei riders un’assicurazione contro gli infortuni occorsi in occasione delle consegne. Il pagamento dei lavoratori anche per il periodo di tempo in cui sono inabili al lavoro è compatibile con le obbligazioni che sorgono sulla base di un contratto di lavoro subordinato.

Inoltre, la remunerazione media (compresa tra 11 e 13 euro orari) risulta insufficiente per consentire ad un lavoratore autonomo di assicurarsi contro l’invalidità e per provvedere a circostanze avverse quali la disoccupazione.
Deliveroo, poi, offre ai riders un’assicurazione gratuita per la responsabilità civile, circostanza, anch’essa, maggiormente compatibile con una condizione di dipendenza piuttosto che di autonomia.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, la Corte di Appello di Amsterdam ritiene che la maggior parte delle circostanze prese in esame siano indicative della sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, mentre che altre non siano dirimenti ai fini dell’inquadramento e, pertanto, qualifica i riders di Deliveroo come lavoratori subordinati.

a cura di Massimiliano Rosa – Dottorando di ricerca nell’Università degli Studi di Padova

con un sentito ringraziamento all’Avv.ta Patricia Kruijff che ci ha segnalato la sentenza.

 

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