Il conducente di Uber che è libero di connettersi o meno alla piattaforma non è lavoratore subordinato

La giurisprudenza torna ad occuparsi dei soggetti che prestano attività mediante piattaforma digitale.

Nel caso di specie la Cour d’Appel de Lyon esclude la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un conducente di Uber e la piattaforma, valorizzando la libertà del medesimo di scegliere se connettersi o meno all’applicativo, negli orari che egli preferisce e con la possibilità di eseguire il servizio anche tramite altre piattaforme, ovvero senza ricorrere ad alcun intermediario; tale libertà è considerata dirimente ai fini della risoluzione della controversia, poiché l’inserimento del prestatore “connesso” nell’organizzazione imprenditoriale della piattaforma sarebbe soltanto un indice di subordinazione, non sufficiente per poter operare una riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo.

Nella sentenza in commento i giudici francesi analizzano altresì gli argomenti utilizzati dal ricorrente per provare il vincolo di subordinazione, ritenendoli tuttavia non convincenti.

Nello specifico, in primo luogo, le regole comportamentali indicate dalla società (e che ogni conducente è tenuto a rispettare nello svolgimento dell’attività) non configurerebbero un potere direttivo, ma sarebbero solo delle “raccomandazioni”, ravvisabili in tutti i rapporti commerciali e volte a garantire la qualità e la sicurezza nella prestazione; tali raccomandazioni, peraltro, varrebbero soltanto qualora l’autista decidesse di connettersi.

La geolocalizzazione del driver connesso alla app, inoltre, servirebbe esclusivamente per garantire il buon funzionamento della piattaforma e non rappresenterebbe un controllo del datore di lavoro sull’esecuzione della prestazione.

Risulta particolarmente interessante, infine, la motivazione addotta dalla Cour d’Appel per escludere che configuri esercizio di un potere disciplinare la possibilità della piattaforma di disconnettere, anche in via definitiva, l’account del conducente a causa di reiterati rifiuti alle chiamate: tale facoltà, infatti, viene assimilata a quella riconosciuta a qualsiasi attore economico, il quale può legittimamente risolvere i vincoli contrattuali qualora controparte sia inadempiente.

 

a cura di Michela Lucchiari – Dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Padova

 

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