Nel caso che ne occupa, la Agremiación de Empleados Municipales de Salta (ADEMUS), con l’adesione della “Associazione dei Lavoratori Municipali della Città di Salta” (ATMCS) e il “Sindacato dei Lavoratori Municipali di Salta” (STMS) hanno presentato ricorso (acción de amparo) contro il Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) e la Municipalidad di Salta, chiedendo che la Risoluzione N° 2061/14 e il Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 1413/14 «E» venissero dichiarati incostituzionali, nella parte in cui concedono determinati privilegi alle associazioni con “personalità sindacale”, ivi compresa la possibilità di intervenire nella negoziazione collettiva.
Prima di analizzare il caso de quo, è importante chiarire che una caratteristica distintiva del sistema sindacale argentino è quella di distinguere due tipologie di associazioni sindacali: quelle considerate più rappresentative a cui è riconosciuta la “personalità sindacale” e a cui sono attribuiti “diritti esclusivi”; e quelle denominate “semplicemente registrate” che sono riconosciute ma non godono di tutti i diritti di cui godono le prime. Questa classificazione giuridica, creata dal sistema giuridico argentino, è stata contestata più volte dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, considerandola in contrasto con talune disposizioni contenute nelle Convenzioni 87 e 98 sulla libertà di associazione e la promozione della contrattazione collettiva.
Nel caso di specie, i sindacati dei lavoratori della città di Salta (sindacati “semplicemente registrati”) hanno rivendicato il proprio diritto a partecipare alla negoziazione collettiva per la stipula del contratto collettivo di lavoro relativo alle relazioni industriali dei lavoratori del Comune di Salta, trattandosi di un contratto collettivo aziendale (“Convenio Colectivo de Empresa”).
Nei primi due gradi di giudizio, erano state accolte le pretese delle organizzazioni sindacali, ed erano stati sollevati, peraltro, possibili profili di illegittimità costituzionale delle previsioni di cui alle lettere c) e a) dell’art. 31 della Legge 23551 che attribuiscono determinati privilegi e“diritti esclusivi” soltanto ai sindacati dotati di “personalità sindacale”. Ciò nondimeno, la Corte Suprema di Giustizia della Nazione Argentina, ha ribaltato le precedenti decisioni, avallando la costituzionalità delle leggi contestate. Si ricorda, a tal proposito, che in Argentina, l’incostituzionalità di una previsione legislativa può essere dichiarata da tutti i Tribunali e in tutti i gradi di giudizio, trattandosi di un sistema di controllo costituzionale “diffuso”. E, segnatamente, la Corte Suprema di Giustizia della Nazione Argentina (CSJN), è la massima corte decisionale nel sistema giudiziario argentino, potendo altresì revocare la decisioni degli altri Tribunali.
Orbene, per risolvere la questione de qua, è stato necessario valutare preliminarmente se le disposizioni di cui agli articoli 31, lettera c), della Legge 23.551 e 1 della Legge 14.250, fossero valide secondo i principi relativi alla “priorità in materia di rappresentatività nelle trattative sindacali“, attribuita ai sindacati più rappresentativi, secondo la giurisprudenza maggioritaria argentina del CSJN ed in modo concorde alle decisioni del Comitato OIL sulla Libertà Sindacale.
Nondimeno, in senso opposto rispetto alla propria precedente giurisprudenza in questa materia, il 3 settembre 2020, la Corte Suprema di Giustizia della Nazione Argentina ha affermato che, nonostante le surriferite previsioni sembrino contrastare, prima facie, il dettato costituzionale in materia di libertà sindacale, la lettera c) dell’art. 31 L.A.S. – secondo cui “costituisce diritto esclusivo dell’associazione sindacale con personalità sindacale intervenire nelle trattative negoziali e vigilare sul corretto adempimento della normativa del lavoro e della sicurezza sociale”- è, in realtà, conforme a Costituzione, perché conferma il principio generale, vigente nell’ordinamento giuridico argentino, secondo il quale solo ed esclusivamente il sindacato con “personalità sindacale” può stipulare contratti collettivi.
In passato, la Corte Suprema di Giustizia della Nazione Argentina aveva dichiarato l’incostituzionalità di altri articoli della Legge 23551 che vietavano alle associazioni sindacali “semplicemente registrate” di: a) eleggere delegati (art. 41 inc. A), b) ricevere protezione sindacale (art. 52), c) difendere e rappresentare davanti allo Stato e ai datori di lavoro gli interessi individuali e collettivi dei lavoratori (art. 31 inc. a).
Per converso, con la decisione in commento, si è voluto stabilire che i sindacati privi di “personalità sindacale” possono sia nominare dei delegati (art. 41 lett. a), sia difendere e rappresentare di fronte allo Stato e ai datori di lavoro gli interessi individuali e collettivi dei lavoratori (art. 31 inc. a); ma non possono intervenire nella negoziazione collettiva, né vigilare sul corretto adempimento della normativa lavoristica (art. 31 lett. c).
A cura di Andrea Franconi, Assistant Professor dell’Università di Buenos Aires