I presupposti per l’ammissibilità dei controlli difensivi datoriali

Merita di essere segnalata la sentenza del Tribunale Udine, Sezione lavoro, del 27 gennaio 2020 (Est. Diamante) per l’interessante ricostruzione del dibattito giurisprudenziale inerente al tema dei controlli datoriali difensivi: una tematica “calda”, approdata all’attenzione anche della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in particolare, casi Barbulescu c. Romania e, più di recente, López Ribalda).

Il Giudice, pur avendo ritenuto non sufficientemente provato, nel caso di specie, l’illecito disciplinare imputato al lavoratore, ha riconosciuto, in astratto, l’ammissibilità dei controlli difensivi datoriali, statuendo che tali controlli devono ritenersi esclusi dall’ambito applicativo delle garanzie procedurali previste dall’art. 4 St. Lav., in quanto aventi ad oggetto non la corretta esecuzione della prestazione lavorativa, bensì comportamenti illeciti estranei allo svolgimento della stessa.

In particolare, a seguito dell’emergere di significativi indizi di fatto, è legittima la verifica avviata dal datore per l’accertamento di condotte illecite e lesive del patrimonio e dell’immagine aziendale, ove tali controlli siano ispirati ai principi di “ragionevolezza” e “proporzionalità”, secondo quanto richiesto dal diritto europeo, nonché di tutela della dignità e riservatezza del dipendente.

 

a cura di Elisabetta Sartor – Dottoranda di ricerca in diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Padova

 

Scarica la sentenza