In data 23.11.22 il Tribunale di Brindisi ha rigettato la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. proposta – in seno ad un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., art. 4 d.lgs. 216/2003 e art. 28 d.lgs. 150/2011 – da una operatrice sociosanitaria.
La lavoratrice rappresentava di aver partecipato ad una selezione indetta con avviso pubblico per soli titoli dalla ULSS convenuta; la procedura aveva ad oggetto la selezione di operatori sociosanitari di categoria BS, da assumere a tempo determinato. All’esito della visita medica preassuntiva, tuttavia, la ricorrente non veniva assunta poiché veniva dichiarata solo parzialmente idonea alla mansione. La prescrizione limitativa rilasciata dal medico conteneva l’indicazione di “evitare turno notturno”.
La visita svoltasi in fase preassuntiva e ai sensi dell’art. 41 d.lgs. 81/2008 era stata espressamente prevista dal bando ed era tesa ad accertare l’assenza di controindicazioni, la piena e incondizionata idoneità dei lavoratori candidati, nonché la mancanza di qualsiasi prescrizione, anche se temporanea, in contrasto con lo svolgimento della mansione specifica di operatore sociosanitario di categoria BS.
Nella prospettazione offerta da parte ricorrente, subordinando l’assunzione all’accertata presenza della piena e incondizionata idoneità alla mansione specifica, l’Azienda Sanitaria avrebbe adottato una determinazione illegittima e discriminatoria.
Per questo la lavoratrice chiedeva in via d’urgenza al Giudice di ordinare alla convenuta Azienda Sanitaria la cessazione della condotta discriminatoria, la rimozione dei conseguenti effetti, nonché la stipulazione con la ricorrente di un contratto di lavoro.
Nella fase cautelare il Tribunale ha ritenuto il requisito della sussistenza dell’idoneità fisica previsto per l’assunzione un mezzo appropriato e necessario al conseguimento di una finalità legittima e ha stabilito che l’accertamento della sussistenza dell’idoneità, nel caso di specie, era stato svolto in conformità alla normativa prevista in tema di partecipazione a procedure concorsuali nonché all’art. 41 del d.lgs n. 81/2008, al co. 6.
Peraltro, la lavoratrice non contestava il merito della valutazione medica rilasciata e risultava del resto pacifica tra le parti l’esistenza della previsione espressa nel bando di gara circa la necessaria sussistenza, insieme agli altri requisiti di ammissione al concorso, della piena idoneità fisica all’impiego ai sensi dell’art. 41, co. 9, lett. a), d.lgs 81/2008, e circa la subordinazione dell’assunzione all’accertamento della sussistenza della piena idoneità.
Il Tribunale ha dunque chiarito che la scelta di non assumere la ricorrente non può in alcun modo essere ritenuta illegittima – essendo pacifico che la lavoratrice non aveva dichiarato di esser invalida al momento della presentazione della domanda – e ha conseguentemente accertato la totale estraneità del caso in esame alle ipotesi di assunzioni obbligatorie.
Il Tribunale ha ribadito la non irragionevolezza della previsione e dell’accertamento della sussistenza del requisito dell’idoneità fisica, anche alla luce della necessità di avvalersi delle prestazioni lavorative di operatori sociosanitari allegata e provata dall’Azienda convenuta; quest’ultima ha dimostrato il bisogno di impiegare operatori in modo da riuscire a coprire i turni articolati nelle 24 ore giornaliere e in reparti in carenza di personale – quali la terapia intensiva, i reparti di medicina d’urgenza e la medicina fisica riabilitativa –. Il Tribunale ha ritenuto non inverosimile l’assegnazione della ricorrente al lavoro in questi reparti e con queste turnazioni orarie.
Infine, quanto all’asserita violazione della Direttiva 2000/78/CE, del d.lgs. 216 del 2003 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Giudice del Lavoro ha affermato che la mancata assunzione non si è posta in contrasto con la disciplina sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
È infatti la stessa normativa a sancire la legittimità delle disposizioni che prevedano accertamenti di idoneità al lavoro quando sia la specifica mansione da svolgere a richiedere particolari requisisti di idoneità fisica, sulla scorta del principio secondo cui non costituiscono atti di discriminazione quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari.
A cura di Annachiara Mariotto
Dottoranda in Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Padova
Borsa finanziata nell’ambito del PNRR e dell’iniziativa NextGenerationEU