Mascherina chirurgica e ambiente di lavoro: è sanzionabile il dipendente che non la indossa? (Trib. Venezia 4 giugno 2021, est. Dott.ssa Bortot)

Nella sentenza in commento il Tribunale di Venezia si pronuncia sul tema, assolutamente attuale, dell’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro nei confronti di un dipendente che ha tenuto comportamenti contrari alle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Nello specifico, il Giudice ha accertato la legittimità della sanzione disciplinare conservativa (i.e. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giornate) irrogata ad un lavoratore con mansioni di operatore ecologico e con funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tale provvedimento traeva origine da due condotte regolarmente contestate al dipendente, il quale nel corso della riunione periodica ex art. 35 d.lgs. n. 81 del 2008 tenutasi il 24 agosto 2020 si rifiutava di indossare la mascherina chirurgica, nonostante l’invito in tal senso da parte del responsabile del servizio di protezione e prevenzione; un paio di giorni dopo, inoltre, egli affiggeva nella bacheca aziendale una pec, già inviata in precedenza all’azienda, in cui contestava manifestamente l’obbligo di utilizzo della mascherina nell’ambiente di lavoro, ritenendolo lesivo delle libertà costituzionali ed illecito.

Il ricorso aziendale, secondo l’organo giudicante, deve trovare accoglimento alla luce del generale obbligo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che grava sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., imponendogli di adottare “le misure necessarie e opportune per prevenire eventi dannosi”.

Con la diffusione della pandemia il suddetto dovere ha trovato altresì applicazione nell’ambito della normativa emergenziale e, in particolare, nel decreto c.d. “Cura Italia” (d.l. n. 18/2020, conv. in l.n. 27/2020), che, all’art. 42, considera la contrazione del virus in occasione di lavoro come un infortunio sul lavoro indennizzabile, in quanto tale, dall’Inail.

D’altra parte, il Protocollo condiviso per il contenimento della diffusione del covid-19 in azienda (sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020) prevede, tra le altre misure di prevenzione al contagio, anche l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche qualora i lavoratori non riescano a mantenere una distanza interpersonale inferiore ad un metro, nonché negli spazi comuni. Ad ogni modo, come precisato nel testo del Protocollo, le misure ivi indicate costituiscono una base minima comune a tutte le attività, ma devono essere integrate con altre “equivalenti o più incisive” in base alle peculiarità della singola realtà aziendale; nel caso di specie l’azienda non solo ha adottato un Protocollo di sicurezza in attuazione di quello nazionale, ma ha altresì aggiornato il DVR, inserendo tra i dispositivi di protezione individuale in dotazione obbligatoria le mascherine chirurgiche.

Alla luce di quanto sopra, il Giudice ha ritenuto che l’obbligo di indossare la mascherina non fosse una misura di sicurezza irrazionale, né eccessivamente gravosa, bensì necessaria al fine di prevenire la diffusione del virus in azienda; conseguentemente, egli ha considerato legittima la sanzione conservativa irrogata al lavoratore, la cui condotta è parsa di particolare gravità, anche in considerazione del ruolo di responsabile per la sicurezza dei lavoratori dal medesimo ricoperto in azienda.

 

A cura di Michela Lucchiari,

Dottoranda in Diritto del Lavoro

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