Secondo il Tribunale di Padova non esiste un diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro nei giorni festivi infrasettimanali

Con sentenza del 28 aprile 2020 il Tribunale di Padova, in contrasto con quanto affermato dalla Corte di
Cassazione (v. oltre), ha escluso che la legge 27 maggio 1949, n. 260, attribuisca ai lavoratori un diritto
soggettivo ad astenersi dal lavoro nei giorni festivi infrasettimanali.
Le ricorrenti, addette al servizio di assistenza tecnico-amministrativa di una compagnia telefonica,
lamentavano l’illegittimità della richiesta del datore di svolgere l’attività lavorativa in occasione delle festività
infrasettimanali pena l’applicazione di sanzioni disciplinari in caso di rifiuto. Veniva pertanto richiesto
l’accertamento dell’insussistenza del diritto del datore di esigere la prestazione lavorativa nei giorni festivi
infrasettimanali e, in subordine, l’accertamento della natura discriminatoria e in mala fede della condotta
datoriale.
Con riguardo alla prima domanda, il Giudice del lavoro ha indagato due distinti aspetti. In primo luogo, il
Giudicante si è interrogato sull’esistenza di un diritto dei lavoratori ad astenersi dal lavoro nei giorni
festivi infrasettimanali. A tal proposito, come anche riferito dalla sentenza in commento, la Corte di
Cassazione aveva già espresso il principio secondo cui tale diritto esiste e il lavoratore può rinunciarvi solo
in forza di un accordo con il datore (Cass. 15 luglio 2019, n. 18887) ma il Giudice di Padova, pur consapevole
del contrasto giurisprudenziale generato, ha escluso che la normativa ex l. 260/1949 attribuisca ai lavoratori il
diritto all’astensione nei giorni festivi infrasettimanali. In particolare, secondo il Giudice, la normativa in
questione si limiterebbe a riconoscere al lavoratore il diritto alla retribuzione per i giorni festivi
infrasettimanali anche qualora non presti lavoro, nonché il diritto a una maggiorazione retributiva in
caso di prestazione dell’attività lavorativa. Nel caso di specie, il CCNL Telecomunicazioni applicato
assicurava detta maggiorazione retributiva.
In secondo luogo, il Giudice ha valutato la legittimità della previsione, da parte della contrattazione
collettiva, dello svolgimento dell’attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali. Anche in questo
caso il Giudicante ha richiamato quanto già affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. 4 marzo 2004, n. 4435),
questa volta però condividendone la decisione. Nella sentenza richiamata è stato affermato che la
contrattazione collettiva, in deroga alla legge (che –come detto sopra- secondo la Cassazione attribuisce un
vero e proprio diritto del lavoratore di astenersi dal lavoro nei giorni festivi), può prevedere che l’attività
lavorativa venga svolta nei giorni festivi se ricorrono esigenze aziendali debitamente provate dal datore.
Quindi, secondo il Giudice di merito, se anche si riconoscesse l’esistenza di un diritto delle ricorrenti ad
astenersi dal lavoro nei giorni festivi infrasettimanali, tale diritto di fonte legale soccomberebbe di fronte
alla deroga contenuta nel CCNL applicato, il quale prevede la facoltà del datore di richiedere la
prestazione anche nei giorni festivi infrasettimanali con obbligo di corrispondere la maggiorazione
retributiva. Per quanto riguarda la sussistenza delle esigenze aziendali, il Giudicante la ritiene provata dalle
testimonianze allegate dal resistente, dalle quali emerge che il servizio cui le ricorrenti sono adibite eroga
al cliente le indispensabili prestazioni di natura tecnico-amministrativa che, in quanto tali, devono essere
accessibili anche durante le festività.
Il Giudice ha osservato inoltre che talune prestazioni del settore delle telecomunicazioni, tra cui la continuità
della normale erogazione dei servizi che assicurano collegamenti telefonici, sono state annoverate tra le
prestazioni essenziali dalla Commissione di Garanzia dell’attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi
Pubblici Essenziali (delibere 07/643 e 08/59). Se dunque si riconoscesse alle ricorrenti il diritto di astenersi
dal lavoro nei giorni festivi infrasettimanali, si pregiudicherebbero sia l’iniziativa economica
dell’imprenditore sia i clienti, che devono poter usufruire di un servizio pubblico, quale è quello cui le
ricorrenti sono adibite.
Il Giudice ha rigettato poi anche la seconda domanda, riguardante l’accertamento della natura discriminatoria
e in mala fede della condotta datoriale. Secondo il Giudicante, nessuna violazione delle regole di correttezza e
buona fede può essere ravvisata, in quanto i turni di lavoro nei giorni festivi infrasettimanali erano sempre
predisposti su base volontaria e l’elenco dei lavoratori veniva affisso con congruo anticipo.

A cura di Arianna Pavin – Dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Padova

Trib. PD 28.04.2020