L’azione per la repressione della condotta antisindacale e il principio di immunità giurisdizionale degli Stati esteri

Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 2849 del 31.1.2022, sotto allegata (1)) affronta il nodo della giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana in materia di tutela dei rapporti di lavoro del personale civile a statuto locale, impiegato nelle basi militari create nel quadro dell’organizzazione NATO.

La vicenda, nota alle cronache locali, originava dalla storica esclusione della CGIL, e segnatamente dell’O.S. FILCAMS, dallo svolgimento dell’attività sindacale presso le basi militari Ederle e Dal Molin-Del Din. Nonostante l’ottenimento delle prime iscrizioni nell’anno 2015, la federazione sindacale lamenta la perdurante esclusione dalle trattative per il rinnovo della contrattazione collettiva, la mancata risposta alla richiesta di incontri e altre violazioni delle proprie prerogative.

Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice del lavoro, rigettava nella fase sommaria il ricorso ex art. 28 L.300/1970, mentre il giudice dell’opposizione revocava il decreto opposto dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La Corte d’Appello di Venezia, quindi, confermava la pronunciazione in rito, in particolare sotto il profilo della sussistenza dell’immunità degli Stati esteri, anche alla luce della ritenuta distinzione tra tutela dei rapporti di lavoro ed esercizio dei diritti sindacali.

La S.C., adita dalla FILCAMS di Vicenza, esamina – nella sua massima composizione – i trattati internazionali in materia, e nello specifico la Convenzione sullo statuto delle forze armate degli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, stipulata a Londra il 19.6.1951, il Protocollo stipulato a Parigi il 28.8.1952, sullo statuto dei quartieri generali internazionali NATO, e l’Accordo parimenti stipulato nella capitale francese il 26.7.1961, avente ad oggetto i rapporti bilaterali tra il governo italiano e il comando supremo alleato in Europa, in materia di quartieri generali militari internazionali installati o di futura installazione sul territorio nazionale. Quanto ai “bisogni locali di manodopera”, e con particolare riferimento al tema della legge applicabile, la normativa appare chiara nel prevedere che “le condizioni di impiego e di lavoro … sono regolate conformemente alla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno” (art. IX della Convenzione), che – più nello specifico della normativa speciale di cui all’Accordo bilaterale – “le clausole contrattuali e le condizioni di lavoro saranno regolate dalle leggi italiane”, e infine che “i Quartieri generali interalleati potranno stabilire i termini e le condizioni per regolare l’impiego del personale … purché garantiscano un trattamento che non sia meno favorevole di quello stabilito dalle leggi italiane e dai contratti collettivi di lavoro applicati in Italia alle attività che più si avvicinano a quelle svolte dal personale dei Quartieri generali interalleati” (art. 8, lett. e). In punto di giurisdizione, la successiva lett. f) dell’art. 8 precisa che “qualsiasi vertenza relativa ai rapporti di lavoro … potrà essere risolta dai competenti organi NATO, senza pregiudizio della tutela giurisdizionale spettante a detto personale secondo le leggi italiane”.

Tirando le fila della disamina normativa, la Cassazione si spinge oltre la difesa spiegata dall’organizzazione ricorrente, che aveva inteso interpretare i trattati rilevanti come eccezionali rispetto all’ordinario principio dell’immunità degli Stati esteri. Secondo i giudici “della giurisdizione” vale esattamente il contrario: il principio di immunità giurisdizionale ha un perimetro necessariamente limitato agli atti d’imperio, pena la violazione del diritto fondamentale a ricorrere a un giudice, previsto – nel contesto multilivello italiano – dagli artt. 24 e 111 Cost., oltre che dall’art. 6 della convenzione EDU sull’equo processo (2). Ne sarebbero esclusi, quindi, i rapporti interprivati, compresi quelli lavorativi, rispetto ai quali gli enti “agiscono … come titolari di capacità di diritto privato nell’ambito dell’ordinamento dello Stato di soggiorno” (3). Si tratterebbe, ad avviso della Corte, di norma consuetudinaria già penetrata nell’ordinamento domestico giusta l’art. 10 Cost., e applicata dalle disposizioni pattizie, sopra riportate (4).

Di maggior interesse sotto il profilo più prettamente lavoristico appare l’argomentazione spesa dai giudicanti per superare l’obiezione della Corte d’Appello, circa il presunto dualismo tra la sfera del rapporto di lavoro e quella delle relazioni industriali, fondata su remoti precedenti della stessa Corte di Cassazione (nn. 3368/1977 e 1677/1981).

Per la S.C., le condizioni di impiego e di lavoro conformi alla legge e ai contratti collettivi, cui le fonti rinviano, “sono appunto garantite dalla presenza sindacale attiva nei luoghi di lavoro, volta a ottenere, da un lato, l’effettività della regolamentazione protettiva già legislativamente predisposta e, dall’altro lato, ulteriori conquiste”. Il ragionamento si fonda sull’ancipite valenza della libertà sindacale, individuale e collettiva, e sulla sua capacità di rappresentare sia un fine-in-sé che lo strumento principe per conservare e incrementare i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro. Sicché, conclude la Sentenza, “la condotta che si sostanzi in discriminazioni nelle trattative sindacali … non lede soltanto l’interesse proprio dell’organizzazione sindacale, ma anche, e specialmente, i diritti e le libertà e gli interessi che … attengono alla posizione dell’uomo che lavora e, che, appunto, s’identifica con quell’organizzazione” (5).

In conclusione, si ritiene che quella adottata dalla S.C. a Sezioni Unite costituisca una prospettiva mutualistica assolutamente condivisibile e oramai non revocabile in dubbio.

1 In Dejure.

2 Sul punto, cfr. la celebre Sentenza della Corte EDU del 18.1.2011, Causa n. 2555/03 (Guadagnino c. Italia), e le successive Sentenze del 14.1.2014 (Jones c. Regno Unito) e 21.11.2001 (Al-Adsani c. Regno Unito), tutte reperibili in Dejure.

3 Sulla c.d. immunità ristretta cfr. M. Frulli, Immunità [dir. int.], in Diritto on line Treccani (http://www.treccani.it/ enciclopedia/immunita-dir-int_(Diritto-on-line)/ ). In giurisprudenza cfr., di recente, Cass. S.U. 16.9.2021, n. 25045 e 28.2.2020, n. 20442, entrambe in Dejure.

4 Sul meccanismo di conformazione dell’ordinamento giuridico nazionale alla norma internazionale consuetudinaria cfr. B. Conforti, Diritto internazionale, Napoli, 2018, 352 ss

5 Sulla doppia veste del principio di libertà sindacale v. O.E. Uriarte, Critica de la Libertad Sindical, in RFD, n. 68, 2012, passim.

A cura di Alberto Chies,

Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Padova

Sentenza Corte di Cassazione Basi Usa Vicenza